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18 Febbraio 2020

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione


IL SINDACO

Visto l’art. 1del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibilel’allontanamento dall’abitazione.

  1. Gli elettori affetti dagravissime infermità,tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile,anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino incondizioni di dipendenza continuativa evitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne  l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predettedimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati,del Senato dellaRepubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire,in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico,designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci icertificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia giàinserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui alcomma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO:

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 9 MARZO 2020 (20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirarepresso l’Ufficio elettorale comunale.

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato nel sito Web istituzionale del Comune di San Martino di Lupari.

IL SINDACO

F.to Dott. Corrado Bortot

 


Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

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